Il Tribunale Federale sull’accredito delle imposte alla fonte estere

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Il Tribunale Federale sull’accredito delle imposte alla fonte estere

Nel dicembre 2020, il Tribunale Federale ha emesso una decisione chiave per quanto riguarda l’accredito delle imposte alla fonte estere non recuperabili per le persone fisiche. Secondo il Tribunale Federale, un’ulteriore riduzione dell’importo massimo del credito, come previsto dall’AFC, è inammissibile.

Nel dicembre 2020, il Tribunale Federale ha emesso una decisione per quanto riguarda il credito delle imposte alla fonte estere non recuperabili per le persone fisiche. La decisione è stata presa sulla base di una regola ormai superata, ma ancora valida per i redditi dovuti entro il 2019.

Fatti

La decisione in questione riguarda due persone che detenevano una partecipazione qualificata del 51% nel capitale sociale di una società domiciliata in Germania. Nella loro dichiarazione dei redditi 2012, i due contribuenti hanno dichiarato un reddito di 1.230.936 franchi dalla partecipazione. L’imposta alla fonte estera non recuperabile in Germania ammontava a 184.690 franchi. L’amministrazione fiscale di Zugo ha concesso un credito d’imposta forfettario di 125.898 franchi con una sentenza di rimpatrio del 31 ottobre 2018. L’obiezione sollevata contro questa decisione è stata ampiamente respinta. Successivamente, i contribuenti hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo di Zugo, che ha fissato l’importo accreditabile a 143’513,08 franchi. La AFC ha nuovamente presentato un ricorso in materia pubblica al Tribunale Federale e ha chiesto l’applicazione di un credito d’imposta forfettario di 125’914 franchi.

Conteggio di imposte alla fonte estere

I dividendi da fonti estere sono di solito soggetti a tassazione nello stato di origine. Nelle convenzioni di doppia imposizione, la Svizzera si è impegnata a concedere uno sgravio per le imposte alla fonte estere ai beneficiari di redditi di investimento residenti in questo paese. Tuttavia, un credito d’imposta forfettario è concesso solo se il reddito soggetto all’imposta alla fonte è soggetto all’imposta federale, cantonale e comunale sul reddito e sull’utile. Per i redditi tassati solo a livello federale o cantonale e comunale, le imposte alla fonte estere possono essere accreditate solo parzialmente. La cosiddetta “soluzione di un terzo” è servita in precedenza come regola empirica per il diritto di credito. Secondo questa regola, il credito è ridotto di un terzo se il reddito è tassato solo a livello cantonale e comunale e di due terzi se la tassazione avviene solo a livello federale.

Calcolo dell’importo massimo

Il credito d’imposta massimo si basa sull’importo delle imposte alla fonte estere prelevate e sull’importo dell’onere fiscale svizzero. I convenuti o contribuenti erano tenuti a pagare l’imposta sul reddito in quanto persone fisiche residenti nel Cantone di Zugo che detenevano una partecipazione di almeno il 10 per cento in una società come patrimonio privato. La misura dell’obbligo era del 60% a livello federale e del 50% a livello cantonale e comunale.

Calcolo del Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo

In questo caso, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha calcolato separatamente l’importo massimo a livello federale e a livello cantonale e comunale. Gli importi così calcolati sono stati poi sommati, ottenendo un importo massimo totale di 143.513,08 CHF.

Obiezioni dell’AFC

L’AFC ha obiettato che l’importo massimo era limitato all’imposta calcolata del comune in questione o a un terzo (Confederazione) o due terzi (cantone e comune) dell’imposta estera e che solo il minore dei due importi poteva essere compensato. Questa regola è descritta dall’AFC come una riduzione dell’importo massimo.

Conclusioni del Tribunale Federale

A sua volta, il Tribunale Federale ha concluso che il carattere privilegiato di certi redditi viene preso in considerazione determinando l’importo massimo separatamente a livello federale e cantonale e comunale e poi sommando i singoli importi d’imposta.  Non è necessario effettuare alcuna riduzione aggiuntiva. L’appello dell’AFC è stato respinto di conseguenza.

Fonte: https://www.bucher-tax.ch/2021/05/11/anrechnung-von-ausl%C3%A4ndischen-quellensteuern/

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