Obbligo di annuncio e di autorizzazione per gli impiegati stranieri

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Obbligo di annuncio e di autorizzazione per gli impiegati stranieri

Per l’impiego e l’assunzione di lavoratori stranieri devono essere rispettati degli obblighi di notifica e di autorizzazione. A seconda della provenienza dell’impiegato una semplice notifica può essere sufficiente. In altri casi è invece necessaria un’ulteriore autorizzazione dalle autorità competenti.

L’impiegato straniero può iniziare la sua attività solamente dopo aver notificato l’arrivo e, se necessario, aver ricevuto l’autorizzazione. Nel caso dell’impiego di lavoratori frontalieri, la notifica d’arrivo deve essere presentata almeno 8 giorni prima dell’inizio del lavoro. In base all’origine dei lavoratori stranieri si possono distinguere 4 categorie:

  • I dipendenti cittadini dell’UE-17 e dell’AELS
  • I dipendenti cittadini dell’UE-8
  • I dipendenti cittadini dell’UE-2
  • I dipendenti cittadini di Stati terzi

Dipendenti cittadini dell’UE-17 e dell’AELS

Di principio, le persone residenti negli Stati dell’UE-17 e dell’AELS beneficiano della libera circolazione. Nonostante ciò, per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera sono necessari un obbligo di annuncio e di autorizzazione da parte del lavoratore oppure del datore di lavoro. Viene fatta una distinzione tra i seguenti casi:

  • Durata dell’impiego fino a 90 giorni per anno civile: obbligo di annuncio

Se la durata dell’impiego è inferiore o uguale a 90 giorni per anno civile, il datore di lavoro deve semplicemente notificare l’arrivo del lavoratore. Questo regolamento si applica sia per i lavoratori con domicilio o permesso di soggiorno in Svizzera, sia per i frontalieri.

  • Durata dell’impiego superiore a 90 giorni per anno civile: obbligo di autorizzazione

Qualora la durata dell’impiego fosse superiore a 90 giorni per anno civile, il lavoratore straniero è soggetto all’obbligo di autorizzazione ed è suo compito procurarsi i permessi necessari. Questa regola vale anche per i frontalieri.

Dipendenti cittadini dell’UE-8

Dal 1° maggio 2011 anche per i lavoratori degli Stati dell’UE-8 è in vigore la libera circolazione delle persone. Di conseguenza, per gli impiegati dell’UE-8 valgono gli stessi obblighi e le stesse autorizzazioni in vigore per i lavoratori degli Stati dell’UE-17 e dell’AELS.

Dipendenti cittadini dell’UE-2

L’impiego di lavoratori stranieri degli Stati dell’UE-2 con domicilio o permesso di soggiorno in Svizzera era soggetto all’obbligo di autorizzazione. Tuttavia, a partire dal 1° giugno 2016 i cittadini dell’UE-2 benificiano delle stesse norme in vigore per i lavoratori degli Stati dell’UE-17, dell’AELS e dell’UE-8.

Dipendenti di Stati terzi

Per l’impiego di dipendenti stranieri provenienti da Stati terzi è necessario un obbligo di autorizzazione. Quest’ultimo è sottoposto alle procedure del Cantone e della Confederazione.

I nostri esperti saranno lieti di darvi consigli su tutti gli aspetti riguardanti gli obblighi di annuncio e di autorizzazione per gli impiegati stranieri.

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