Negli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2007/2008, si è rafforzata l’azione contro la frode e l’evasione fiscale. L’attenzione è rivolta non solo sulla prevenzione dei futuri reati fiscali. In Svizzera si provvede all’autodenuncia esente da pena e ricupero d’imposta semplificato in caso di successione per incentivare la conduzione nella legalità dei, finora, redditi e beni esentasse. L’ultimo articolo è dedicato alla spiegazione del ricupero d’imposta semplificato in caso di successione.
Come esposto nel secondo articolo il ricupero d’imposta semplificato in caso di successione è possibile per l’imposta federale diretta come anche, per l’imposta cantonale sul reddito e sul patrimonio, ciò è regolato nell’art. 153a LIFD e nell’art. 53a LAID.
In caso di decesso, ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta. Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d’imposta. Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio.
L’opzione del ricupero d’imposta semplificato in caso di successione è soggetto alle stesse condizioni dell’autodenuncia esente da pena (vedi terzo articolo), ovvero le seguenti:
- la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti;
- si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta
Una differenza significativa, fra l’autodenuncia esente da pena e ricupero d’imposta semplificato in caso di successione, è la durata per la quale viene richiesto il ricupero. Nel primo caso si tratta di dieci anni, mentre nel secondo caso, di soli tre anni.
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