Negli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2007/2008, si è rafforzata l’azione contro la frode e l’evasione fiscale. L’attenzione è rivolta non solo sulla prevenzione dei futuri reati fiscali. In Svizzera si provvede all’autodenuncia esente da pena e ricupero d’imposta semplificato in caso di successione per incentivare la conduzione nella legalità dei, finora, redditi e beni esentasse. Il terzo articolo è dedicato all’autodenuncia esente da pena.
Come esposto nel secondo articolo, l’autodenuncia esente da pena è possibile solo per l’imposta federale diretta come anche, per le imposte cantonali e comunali sul reddito e sul patrimonio. Dal nome si evince che, si tratta di una comunicazione su base volontaria, da parte di un individuo che ha eluso le tasse.
Con il nuovo regolamento, in vigore dal 2010, chiunque ha una sola possibilità di autodenunciarsi senza ricevere alcune punizione. Tuttavia sono dovuti solo il ricupero d’imposta, fino a 10 periodi fiscali e gli interessi di mora.
Questa opzione non è sempre possibile. Essa è soggetta, secondo l’art. 175 cpv. 3 LIFD e l’art. 56 cpv. 1bis LAID, alle tre condizioni seguenti:
la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
Le condizioni dell’autodenuncia esente da pena, valide per il contribuente, sono previste anche agli individui che partecipano a una sottrazione d’imposta, quindi, istigatori, complici o partecipanti possono fare uso del suddetto principio. Richiesto è solo il soddisfacimento delle condizioni regolate nell’art. 177 cpv. 3 LIFD e nell’art. 56 cpv. 3bis LAID.
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