Negli ultimi anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2007/2008, si è rafforzata l’azione contro la frode e l’evasione fiscale. L’attenzione è rivolta non solo sulla prevenzione dei futuri reati fiscali. In Svizzera si provvede all’autodenuncia esente da pena e ricupero d’imposta semplificato in caso di successione per incentivare la conduzione nella legalità dei, finora, redditi e beni esentasse. In questo secondo articolo esporremo le tipologie di imposte che beneficiano delle due opzioni.
Come spiegato nel primo articolo, l’idea che si cela dietro l’autodenuncia esente da pena e il ricupero d’imposta semplificato in caso di successione, è quella di incentivare coloro che possiedono redditi e patrimoni non dichiarati ad autodenunciarsi alle autorità.
Le disposizioni penali riguardanti queste imposte appartengono al diritto penale accessorio. Per identificare quali tipi di imposta sono influenzati dalle norme vigenti, si deve quindi individuare la legge che regola tale imposta. L’autodenuncia esente da pena e il ricupero d’imposta semplificato in caso di successione sono inserite sotto la legge federale, più precisamente sotto la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Pertanto l’autodenuncia esente da pena e il ricupero d’imposta semplificato in caso di successione possono essere applicate solo per imposte federali dirette e per le imposte cantonali e comunali sui redditi e i patrimoni.
L’autodenuncia esente da pena e il ricupero d’imposta semplificato in caso di successione sono esclusi per le restanti imposte, come anche per i contributi sociali (come ad esempio l’IVA, l’imposta preventiva o i contributi AVS). Rimangono dovute in forma completa le imposte, le tasse e gli interessi remunerativi.
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